Gente d'Africa odv - Associazione umanitaria

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

i. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 117/17, un’associazione denominata “Gente d'Africa - Associazione Umanitaria OdV”, in breve anche "GdA - ODV" e di seguito denominata semplicemente Associazione. L’Associazione si obbliga ad utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
ii. L'Associazione ha sede in Bollate (MI), Via Enrico Fermi n. 21. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo deve, altresì essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e devono essere attuate tutte le eventuali altre comunicazioni previste dalle disposizioni di legge.
iii. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – PRINCIPI GENERALI

i. L'Associazione, apartitica e non confessionale, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico le cui attività, svolte in modo spontaneo e gratuito, sono espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun scopo di lucro anche indiretto. Opera per fini di solidarietà ed altruismo.
ii. L’Associazione persegue i suoi obiettivi attraverso il sostegno, l’organizzazione e la promozione di iniziative umanitarie e di cooperazione. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, di rispetto dei diritti inviolabili della persona, di rispetto dell’ambiente e di tutte le forme di vita.
iii. Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità. L'Associazione estende il concetto di cooperazione, non solo verso i beneficiari, ma anche verso altri enti, organizzazioni e privati, che ne condividano i principi generali.
iv. L'Associazione si avvale d'ogni strumento lecito, utile al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza della propria azione.

Articolo 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

i. L'Associazione, con spirito solidale, si propone di fornire ai beneficiari i mezzi che consentano loro di raggiungere un livello di vita dignitoso ed ogni strumento utile affinché essi possano sviluppare le proprie capacità e rendersi autonomi ed autosufficienti. L'Associazione, pertanto, intende esercitare in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando nei settori di cui al co. 1, art. 5, lettere:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dci rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
i) organizzazione e gestione dì attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125. e successive modificazioni.
ii. In particolare, al fine di realizzare le finalità di cui sopra, l’Associazione intende svolgere le seguenti attività:
a. promuovere la cultura della tutela ambientale al fine di salvaguardare i territori dei beneficiari dal degrado ambientale, attraverso progetti eco-solidali, progetti di formazione/sensibilizzazione;
b. realizzazione di progetti volti a combattere la deforestazione attraverso la coltivazione di culture autoctone;
c. sfruttamento di bacini naturali per realizzare piccole dighe e/o pozzi per fornire acqua a piccole comunità;
d. sostenere e valorizzare il patrimonio culturale sia a fini di tutela delle identità culturali dei beneficiari, che quale fonte di occupazione, di reddito e quindi di sviluppo;
e. sostenere associazioni locali specializzate a realizzare corsi di formazione e alfabetizzazione;
f. progettare e realizzare secondo i principi di sostenibilità, attività rivolte alla tutela della salute ed alla scolarizzazione in base alle esigenze di beneficiari;
g. promuovere la cultura dell’auto-sostentamento;
h. predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà, della partecipazione, della pace e dell’eco-sostenibilità;
i. sostenere lo sviluppo delle piccole comunità attraverso operazioni di microcredito degli stessi;
j. organizzare corsi di formazione per volontari e soci;
k.favorire il turismo solidale nelle zone di intervento dell’associazione
attraverso la collaborazione di agenzie di turismo solidale responsabile;
l. porre in essere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.
iii. L’associazione intende, altresì, svolgere ulteriori attività quali:
a. la sensibilizzazione, sul territorio nazionale, sulle condizioni di vita e sulle problematiche sociali delle popolazioni locali a cui sono indirizzati i nostri interventi;
b. collaborare con altre associazioni, organizzazioni o privati, sia in Italia che all’Estero, che si prefiggono il medesimo obiettivo;
c. produrre libri, materiale audio-visivi e organizzare incontri volti alla sensibilizzazione della cittadinanza italiana (studenti, viaggiatori, volontari, etc.) sui problemi;
d. offrire supporto alla cultura e tradizioni nei paesi in cui l’Associazione opera.
v. L’Associazione potrà, pertanto, svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione. L’Associazione può, altresì, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.
vi. L’Associazione potrà inoltre promuovere attività di raccolta fondi nelle modalità di cui all’art. 7 del d.lgs. 117/17 e secondo ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge.

Articolo 4 – FONTI DI FINANZIAMENTO

i. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività attraverso:
a. contributi da parte dei sostenitori;
b. quote sociali e contributi da parte dei soci; c. contributi da parte di privati e aziende;
d. contributi dallo Stato, da enti e da istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e. donazioni o lasciti testamentari;
f. rimborsiderivantidaconvenzioni;
g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e di altre norme in materia;
ii. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art.6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 5 – SOSTENITORI

i. I Sostenitori sono tutti coloro che, con una libera donazione, sostengono le attività dell'Associazione. Hanno il diritto di essere informati riguardo ai progetti da realizzare e ai risultati conseguiti. I Sostenitori possono godere dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.
ii. Tutti i dati dei Sostenitori saranno raccolti e trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e saranno impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del Sostenitore stesso. Ove non fosse possibile i dati verranno solamente registrati ai sensi di legge.

Articolo 6 – I SOCI

i. L’Associazione è composta da Soci e il loro numero è illimitato. I Soci sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative;
ii. Possono presentare domanda di ammissione come Soci le persone fisiche che:
a. condividono le finalità e i metodi di lavoro dell'Associazione;
b. condividono e accettano i contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti Interni dell'Associazione;
c. si impegnano a lavorare attivamente per lo sviluppo dei progetti e le attività dell'Associazione;
d. hanno dimostrato interesse e collaborazione fattiva, nonché continuativa, alle attività dell’Associazione per tutto l'anno precedente al momento della candidatura a Socio.
iii. Per essere ammessi al ruolo di Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo il quale la vaglierà nella prima riunione successiva alla presentazione della stessa.
iv. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dall’organo di cui al precedente comma, questo lo comunicherà entro 60 giorni al richiedente, il quale potrà, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea, che delibererà sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.
v. Al Socio può essere richiesto di rivestire un ruolo specifico di responsabilità, attribuito dal Consiglio Direttivo, secondo specifiche competenze, doti e capacità, valutate dallo stesso.
vi. Tutti i dati personali raccolti, relativi al Socio, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e saranno impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del Socio stesso.
vii. All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura approvata dall’ Assemblea Ordinaria.
viii. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi Soci nel Libro dei Soci.

Articolo 7 – I DIRITTI DEI SOCI

i Tutti i Soci hanno il diritto:
a. di essere informati e partecipare alle attività organizzate dall’Associazione;
b.di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, garantendo la democraticità dell’Associazione;
c. di accedere alle cariche associative, secondo quanto regolamentato nell'articolo 16;
d. di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Articolo 8 – I DOVERI DEI SOCI

i. I Soci:
a. devono collaborare attivamente allo sviluppo dell'Associazione e rispettare gli impegni di responsabilità presi con la medesima;
b. sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni adottate dagli organismi associativi;
c. sono tenuti al pagamento della quota sociale annua;
d. non devono tenere comportamenti che possono danneggiare l’immagine dell’Associazione;
e. devono, qualunque sia il loro ruolo all'interno dell’Associazione, mantenere un comportamento rispettoso, nei confronti degli altri associati e nei confronti dell'Associazione, dei suoi programmi, dei suoi ideali quando si trovano ad operare per conto dell'Associazione.
ii. Viene fatta salva ogni azione civile e penale nei confronti del Socio che trattenga indebitamente somme destinate all’Associazione e che in qualunque modo violi le normative civili e penali poste a tutela dell’integrità della stessa.

Articolo 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

i. Qualora un Socio non dovesse rispettare il presente Statuto o i Regolamenti Interni o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, potrà essere espulso dall’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza assoluta dei suoi membri, non prima di aver sentito l’interessato e di aver valutato le sue osservazioni in merito.
ii. Il Socio, a cui vengano contestati comportamenti passibili di espulsione, può richiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei Soci.
iii. Oltre alla espulsione di cui sopra, la perdita della qualità di Socio può avvenire per:
a. decesso;
b. recesso volontario, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da parte del Socio al Consiglio Direttivo; il recesso avrà decorrenza immediata;
c. decadenza, su decisione del Consiglio Direttivo, quando siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale di cui all’Art. 8;
d. incompatibilità, nel caso in cui si instauri un qualsiasi rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il Socio e l'Associazione, vietato ai sensi dell’Art. 7 comma vi.
iv. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso. I Soci che cessano di appartenere all’Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote.

Articolo 10 – VOLONTARI e ATTIVITÀ' di VOLONTARIATO

i. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
ii. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
iii. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
iv. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
v. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
vi. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
vii. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Articolo 11 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

i. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. Gli organi dell'Associazione sono:
a. Assemblea dei soci;
b. Consiglio Direttivo;
c. Presidente ed il vice-Presidente;
d. L'organo di controllo e di revisione, se nominati o previsti per legge
ii. Al controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del cod. civ, e dell'organo revisione, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

i. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, purché non sia componente del Consiglio, con delega scritta riferita ad ogni specifica convocazione (possibili fino ad una delega).
ii. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, oppure dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci (art. 20 c.c.).
iii. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nei locali sociali, almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione (la sola affissione rischia di esservi contestata) e con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea (a mezzo notiziario periodico, per via telematica, ecc.).
iv. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l’ora e il luogo della prima ed eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.
v. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questo ultimo, dal Consigliere più anziano di età ovvero da un Socio nominato dall'Assemblea stessa. Ogni volta che l’Assemblea si riunisce il Presidente nomina il Segretario con il compito di verbalizzare.
vi. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo dei consiglieri richieda la votazione a scrutinio segreto.
vii. I Soci che sono impossibilitati a partecipare alle assemblee, possono delegare un altro Socio a rappresentarli durante le votazioni. Ciascun Socio può essere delegato a rappresentare al massimo un Socio.
viii. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono avvalersi dell’ausilio delle nuove tecnologie di comunicazione (audio, video conferenza) purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota e per lo stesso sia possibile seguire la riunione.

Articolo 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

i. I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:
a. approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
b. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
c. nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo o revisione;
d. approvare i Regolamenti Interni dell’Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo, regolamenti che disciplinano aspetti organizzativi dell'Associazione, nonché specifiche attività dell’Associazione stessa;
e. approvare l'entità della quota sociale annua di cui all’Art. 7, su proposta del Consiglio Direttivo.
f. deliberare in merito all’espulsione del Socio, come previsto nel caso di cui l’Art. 10 comma ii, alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
g. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la creazione di Sedi Operative (Art. 20).
h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
i. L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci che sono in regola con il pagamento della quota sociale annuale. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

i. L' Assemblea Straordinaria delibera, a maggioranza dei presenti, sulle modificazioni dello Statuto e sulle operazioni straordinarie e sullo scioglimento dell’Associazione, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 e, in seconda convocazione con la presenza della maggiorana, dei soci.
ii. Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.
iii. Rimangono valide tutte le altre indicazioni espresse per l’Assemblea Ordinaria, in quanto compatibili.

Articolo 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

i. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (Consiglieri). Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
ii. I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
iii. Possono presentare la loro candidatura a membro del Consiglio Direttivo, i soci che abbiano operato nell’Associazione per un periodo minimo di 2 anni in modo continuativo e superato il periodo formativo. Il percorso formativo, che i soci dovranno seguire, è disciplinato dal Regolamento interno.
iv. Il Consiglio Direttivo si riunisce, ogni volta si renda necessario, per deliberare su questioni di sua competenza. È convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice- Presidente, oppure quando almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni, con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
v. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 10 giorni prima della data fissata, salvo caso di urgenza, oppure con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea (a mezzo notiziario periodico, per via telematica, sul sito internet dell’Associazione, ecc.).
vi. Le riunioni del Consiglio Direttivo posso avvalersi dell’ausilio delle nuove tecnologie di comunicazione (audio, video conferenza) purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota e per lo stesso sia possibile seguire la riunione.
vii. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo dei Consiglieri richieda la votazione a scrutinio segreto.
viii. Nel caso un Consigliere intenda dimettersi, questi ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.
ix. Se il numero dei Consiglieri in carica diviene inferiore a 3 per qualsiasi causa, il Presidente (anche se dimissionario), dovrà convocare una Assemblea straordinaria, per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
x. Se il numero dei Consiglieri in carica diviene in numero pari, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire il Consigliere dimissionario, nominando al suo posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare, seguivano nella graduatoria della votazione. Questi rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

i. Il Consiglio Direttivo è l’organo che gestisce l’Associazione e ad esso spettano tutti i compiti e i poteri che le leggi e il presente Statuto non attribuiscono ad altri organi dell’Associazione (Assemblea e Presidente). In particolare, i compiti del Consiglio Direttivo sono:
a. eleggere, tra i suoi membri,
I. il Presidente dell’Associazione; II. il Vice-Presidente dell’Associazione; III. il Tesoriere dell’Associazione, che gestisce le entrale e le uscite dell’Associazione, che si occupa della tenuta e dell’aggiornamento dei libri contabili e della stesura della bozza di bilancio consuntivo;
b. proporre l’entità della quota sociale da sottoporre all’approvazione all’Assemblea Ordinaria;
c. deliberare la proposta di bilancio preventivo e consuntivo e, quando previsto del bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
d. deliberare sulla ammissione di nuovi Soci;
e. deliberare sull'espulsione di Soci, nei casi previsti dall’art. 10, comma 1;
f. predisporre i Regolamenti Interni, da sottoporre all’approvazione dall’Assemblea Ordinaria ai sensi dell’art. 14;
g. promuovere l'attività dell'Associazione in conformità ai principi contemplati dall'art. 2 e dall'art. 3 del presente Statuto;
h. formulare programmi, il più dettagliati possibile, nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dall'Assemblea;
i. delibera relativamente alla struttura organizzativa e ai progetti.
È compito del CD dotare i soci degli strumenti che gli consentano di seguire il percorso formativo e verificare il risultato di questa formazione, per appurarne l'idoneità a far parte del CD stesso.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

i. Ciascun consigliere o l’intero Consiglio Direttivo, cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per sfiducia nei loro confronti espressa dall’Assemblea dei Soci.
ii. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono per numero di voti gli eletti nella graduatoria della votazione. In caso di loro rifiuto o mancanza il Presidente provvede a convocare l'Assemblea nel più breve tempo possibile al fine di sostituire il/i consigliere/i mancanti.
III. Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, Consiglieri in numero superiore alla metà il Consiglio stesso decade. Il Presidente o, in mancanza, un Consigliere convocano l’Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio.

Articolo 18 – PRESIDENTE

i. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio.
ii. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i propri membri, con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Resta in carica, salvo dimissioni volontarie, per un periodo di quattro anni ed è rieleggibile per un totale di due (2) mandati consecutivi, Potrà essere rieletto solo dopo un intervallo di quattro anni;
iii. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei Soci. In caso di impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
iv. Ha la responsabilità di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
v. In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni spettano al Vice-Presidente o ad un Consigliere più anziano.
vi. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, solo dopo essersi consultato o con il Vice-Presidente o con il Consigliere più anziano, e con l’obbligo di riferirne allo stesso Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
vii. Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione.

Articolo 19 – DECADENZA DEL PRESIDENTE

i. La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per decesso, per dimissioni volontarie, per sfiducia nei suoi confronti espressa dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Articolo 20 - VICE-PRESIDENTE

i. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Articolo 21 – ORGANO di CONTROLLO e REVISIONE

i. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L’Organo di Controllo resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rinominati.
ii. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
iii. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
iv. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
v. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Articolo 22 - SEDI OPERATIVE

i. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: “Gente d'Africa - Associazione Umanitaria OdV” – Sede di “luogo” come indicazione della località della sede.
ii. In casi di urgente necessità, il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di una Sede Operativa, deliberazione che dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Soci nella prima adunanza utile. In caso di mancata ratifica, la Sede Operativa dovrà essere chiusa.
iii. Le Sedi Operative che non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, possono – in accordo con la sede centrale – organizzare attività promozionali, di volontariato e di raccolta fondi e materiali sul loro territorio e seguire specifici progetti nei paesi dove l’Associazione interviene.
iv. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del Regolamento Interno dell’Associazione.

Articolo 23 – PATRIMONIO SOCIALE

i. La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito da:
a. quote sociali annue versate dai Soci;
b. eventuali proventi derivanti da attività associative, manifestazioni, iniziative;
c. ogni altro contributo – ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni – che Soci, sostenitori, enti pubblici o privati, e qualunque altro soggetto versino all’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini;
d. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
ii. L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, co. 2, della L. 266/1991.

Articolo 24 – BILANCIO CONSUNTIVO

i. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo – nel quale devono essere riportate tutte le donazioni, i contributi e i lasciti ricevuti – è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
ii. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.
iii. Al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea unitamente al bilancio di esercizio e depositarli al iv. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.
v. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
vi. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 25 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

i. In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato con la maggioranza di cui all'art. 21 del codice civile, i beni che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del terzo settore operanti in identico od analogo settore ovvero in mancanza di indicazioni da parte dell’assemblea, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 26 – DISPOSIZIONI FINALI

i. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 codice civile, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

Gente d’Africa ODV

Via Enrico Fermi, 21 20021 Bollate, MI - C.F.: 97521710588

Gente d'Africa

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